legislazione
 
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CODICE CIVILE

CAPO II - Delle Associazioni e delle Fondazioni

  • 14. (Atto costitutivo). Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico. La fondazione può essere disposta anche con testamento.

  • 15. (Revoca dell'atto costitutivo della fondazione). […]

  • 16. (Atto costitutivo e statuto. Modificazioni). L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione. Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione; e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalità di erogazione delle rendite.
    L'atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative all'estinzione dell'ente e alla devoluzione del patrimonio e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione.
    Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono essere approvate dall'autorità governativa.

  • 17. (Acquisto di immobili e accettazione di donazioni, eredità e legati). La persona giuridica non può acquistare beni immobili, né accettare donazioni e eredità, né conseguire legati senza l'autorizzazione governativa.
    Senza questa autorizzazione l'acquisto e l'accettazione non hanno effetto.


  • 18. (Responsabilità degli amministratori). Gli amministratori sono responsabili verso l'ente secondo le norme del mandato. E' però esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare del proprio dissenso.

  • 19. (Limitazioni del potere di rappresentanza). Le limitazioni del potere di rappresentanza, che non risultino dal registro indicato nell'art. 33, non possono essere opposte ai terzi, salvo che si provi che essi ne erano a conoscenza.

  • 20. (Convocazione dell'assemblea delle associazioni). L'assemblea delle associazioni deve essere convocata dagli amministratori una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.
    L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è stata fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale.

  • 21. (Deliberazioni dell'assemblea). Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
    Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
    Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

  • 22. (Azioni di responsabilità contro gli amministratori). Le azioni di responsabilità contro gli amministratori delle associazioni per fatti da loro compiuti sono deliberate dall'assemblea e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori.

  • 23. (Annullamento o sospensione delle deliberazioni). Le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente, di qualunque associato o del pubblico ministero.
    L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquisiti da terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.
    Il presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli amministratori dell'associazione, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della deliberazione impegnata, quando sussistono gravi motivi. Il decreto di sospensione deve essere motivato ed è notificato agli amministratori.
    L'esecuzione delle deliberazioni contrarie all'ordine pubblico o al buon costume può essere sospesa anche dall'autorità governativa.

  • 24. (Recesso ed esclusione degli associati). La qualità di associato non è trasmissibile, salvo che la trasmissione sia consentita dall'atto costitutivo o dallo statuto.
    L'associato può sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo indeterminato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.
    L'esclusione di un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi; l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.
    Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi e che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

  • 25. (Controllo sull'amministrazione delle fondazioni). […]

  • 26. (Coordinamento di attività e unificazione di amministrazione). […]

  • 27. (Estinzione della persona giuridica). Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.
    Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare.
    L'estinzione è dichiarata dall'autorità governativa, su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio.

  • 28. (Trasformazione delle fondazioni) […]

  • 29. (Divieto di nuove operazioni). Gli amministratori non possono compiere nuove operazioni, appena è stato loro comunicato il provvedimento che dichiara l'estinzione della persona giuridica o il provvedimento con cui l'autorità, a norma di legge, ha ordinato lo scioglimento dell'associazione, o appena è stata adottata dall'assemblea la deliberazione di scioglimento dell'associazione medesima.

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LEGGE 1° MARZO 1994 N° 153


Art. 14

* L'articolo 44 della Legge 4.11.1965 n° 1213 è sostituito dal seguente:

  • "Art. 44 (Associazioni Nazionali e Circoli di cultura cinematografica) - 1. Per "Circolo di cultura cinematografica" si intende l'Associazione senza scopo di lucro, costituita ai sensi della presente legge, che svolga attività di cultura cinematografica attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi e pubblicazioni. Per "Associazione Nazionale di cultura cinematografica" si intende l'Associazione senza scopo di lucro, diffusa in almeno cinque regioni, operante da almeno tre anni, alla quale aderiscono Circoli di cultura cinematografica ed organismi specializzati, costituiti ai sensi della presente legge. Previo accertamento dei requisiti fiscali e normativi, definiti dalla presente legge, sentita la Commissione Centrale per la Cinematografia, l'Autorità competente in materia di spettacolo provvede, con proprio decreto, al riconoscimento delle Associazioni di cui al presente comma e procede ogni triennio alla verifica della permanenza dei requisiti prescritti.
    * Ai fini del riconoscimento di cui al comma 1, le Associazioni Nazionali di cultura cinematografica devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

    a. Essere costituite per atto pubblico e prevedere nello Statuto l'obbligo di convocazione almeno ogni tre anni dell'Assemblea dei Circoli aderenti;
    b. Associare Circoli di cultura cinematografica e organismi specializzati dal cui atto costitutivo redatto, con esenzione da imposte, tasse e diritti di registrazione, anche dal Segretario Comunale di rispettiva competenza, risultino i seguenti elementi:

    * L'assenza di fini di lucro;
    * La specificazione delle attività di cui al comma 1;
    * L'impegno a riservare le proiezioni ai soci muniti di tessera annuale vidimata dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE);
    * I divieti di accesso per i minori alle proiezioni di film dovranno essere rispettati dai Circoli di cultura cinematografica quando si proiettino film aventi tale divieto o che non abbiano chiesto il nullaosta di circolazione;
    * L'obbligo di convocazione almeno ogni tre anni dell'Assemblea dei soci.


    3. Nell'ambito delle attività loro consentite, le Associazioni e i Circoli aderenti possono avvalersi anche della riproduzione visivo-sonora da supporti video-ottico-elettronico-magnetici.
    4. A ciascuna delle Associazioni Nazionali riconosciute con decreto dall'Autorità competente in materia di spettacolo, viene concesso dall'Autorità medesima un contributo annuo, da prelevare sul fondo di cui all'art. 45, per l'attività svolta direttamente e per i servizi e progetti organizzati in comune tra le Associazioni Nazionali riconosciute.
    5. Le Associazioni Nazionali riconosciute ed i Circoli ad esse aderenti, per il perseguimento dei fini sociali, possono assumere la gestione ed essere titolari di licenze di esercizio di sale cinematografiche e video riservate ai soci e usufruire delle provvidenze finanziarie e delle agevolazioni creditizie previste a favore dell'esercizio cinematografico e della distribuzione di film.


  • Art. 24
    Al comma 1, dopo capoverso 6 (della Legge 4.11.1965 n° 1213), è inserito il seguente:
    6-bis. Le quote versate dai soci e gli incassi derivanti da eventuali vendite di biglietti ai soci, non concorrono a formare il reddito imponibile dei Circoli di cultura cinematografica e delle Associazioni Nazionali di cultura cinematografica di cui all'art. 44 (ora 14), comma 1.

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NUOVA LEGGE SUL CINEMA

Decreto legge 14 gennaio 1995, nel testo modificato dal Senato della Repubblica il 10 febbraio 1995 convertito in legge dallaCamera dei Deputati il 23 febbraio 1995:

Pubblichiamo l'art. 14 della nuova legge che ci riguardà; direttamente come circoli. Siamo ancora in attesa dei decreti attuativi, pertanto per quanto non citato espressamente nel presonte articolo vale l'arit. 44 della Legge n. 1213 del 4.11.1965

Articolo 14

L'articolo 44 è sostituito dal seguente:
"Art. 44.-(Associazioni nazionali e circoli di cultura cinematografica).-1 Per "circolo di cultura cinematografica" si intende l'associazione senza scopo di lucro, costituita ai sensi della presente legge, che svolga attività di cultura cinematografica attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi e pubblicazioni. Per "associazione nazionale di cultura cinematografica" si intende l'associazione senza scopo di lucro, diffusa in almeno cinque regioni, operante da almeno tre anni, alla quale aderiscono circoli di cultura cinematografica ed organismi specializzati, costituiti ai sensi della presente legge. Previo accertamento dei requisiti fiscali e normativi, definiti dalla presente legge, sentita la commissione centrale per la cinematografia, l'Autorità competente in materia di spettacolo provvede, con proprio decreto, al riconoscimento delle associazioni di cui al presente comma e procede ogni triennio alla verifica della permanenza dei requisiti prescritti.

  1. Ai fini del riconoscimento di cui al comma l, le associazioni nazionali di cultura cinematografica devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

    a)Essere costituite per atto pubblico e prevedere nello statuto l'obbligo di convocazione almeno ogni tre anni dell'assemblea degli aderenti
    b)Associare circoli di cultura cinematografica e organismi specializzati dal cui atto costitutivo redatto, con esenzione da imposte, tasse e diritti di registrazione, anche dal segretario comunale di rispettivacompetenza, risultino i seguenti elementi:
    l) l'assenza di fini di lucro; 2) la specificazione delle attività di cui al comma l; 3) l'impegno a riservare le proiezioni ai soci muniti di tessera annuale vidimata dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE); i divieti di accesso per minori alle proiezioni di film dovranno essere rispettati dai circoli di cultura cinematografica quando si proiettino film aventi divieto o che non abbiano chiesto il nullaosta di circolazione; 4) L'obbligo di convocazione almeno ogni tre anni dell'assemblea dei soci.

  2. Nell'ambito delle attività loro consentite.Le associazioni e i circoli aderenti possono avvalersi anche della riproduzione visivo-sonora da supporti video-ottico-elettronico-magnetici.

  3. A ciascuna delle associazioni nazionali riconosciute con decreto dell'Autorità competente in materia di spettacolo, viene concesso dall'Autorità medesima un contributo annuo, da prelevare sul fondo di cui all'articolo 45, per 1'attività svolta direttamente e per i servizi e progetti organizzati in comune tra le associazioni nazionali riconosciute.

  4. Le associazioni nazionali riconosciute ed i circoli ad esse aderenti, per il perseguimento dei fini sociali, possono assumere la gestione ed essere titolari d'esercizio di sale cinematografiche e video riservate ai soci e usufruire delle provvidenze finanziarie e delle agevolazioni creditizie previste a favore dell'esercizio cinematografico e della distribuzione di film".

Articolo 24

2. L'articolo 30 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è sostituito dal seguente:

"Art. 30 (Agevolazioni fscali) -1. Sono soggetti a imposta fissa di registro gli atti di vendita totale o parziale dei diritti di sfruttamento economico delle opere filmiche previste dalla presente legge, i contratti di distribuzione, noleggio, mandato, agenzia o diversi, relativi allo sfruttamento dei film, gli atti di concessione, di costituzione in garanzia o in pegno di proventi, dei contributi e dei premi di cui alla presente legge, gli atti di rinuncia alle cessioni, alle costituzioni in garanzia o pegno, nonché quelli relativi all'esecuzione e alla estinzione delle suindicate operazioni di finanziamento. Sono altresì soggetti ad imposta fissa di registro gli atti di costituzione dei circoli di cultura cinematografica e delle associazioni di cultura cinematografica di cui all'articolo 44, con esclusione della acquisizione in proprietà dei beni immobili".

6. bis. Le quote versate dai soci e gli incassi derivanti da eventuali vendite di biglietti ai soci, non concorrono a formare il reddito imponibile dei circoli di cultura cinematografica e delle associazioni nazionali di cultura cinematografica e delle associazioni nazionali di cultura cinematografica di cui all'art. 4, comma 1.


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REGOLAMENTO CON DISPOSIZIONI PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER L'APERTURA DELLE SALE CINEMATOGRAFICHE

Dalla Gazzetta Ufficiale n° 265 - 12 novembre 1998
DECRETO 29 settembre 1998, n° 391.
Regolamento recante disposizioni per il rilascio di autorizzazione per l'apertura di sale cinematografiche, ai sensi dell'art. 31 della legge 4 novembre 1965 n° 1213 e successive modifiche.

Art. 1. Ambito di applicazione.

  1. Ai sensi dell'articolo 31 della legge 4 novembre 1965, n° 1213, come modificato dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n° 3, la costruzione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici, nonché la ristrutturazione o l'ampliamento di sale cinematografiche già in attività, sono subordinati ad autorizzazione dell'autorità di governo competente in materia di spettacolo, nei casi in cui la capienza complessiva sia o divenga superiore, indipendentemente dal numero delle sale, a 1.300 posti.

  2. E' necessaria l'autorizzazione anche nei seguenti casi:

    a. Per adibire un teatro a sala per spettacoli cinematografici, allorché la capienza complessiva del medesimo è superiore a 1.300 posti;
    b. Qualora due o più sale, che hanno capienza complessiva superiore a 1.300 posti, siano comunque ubicate nello stesso complesso immobiliare, ancorché non comunicanti ovvero dotate di separati ingressi su spazi pubblici.


    Art. 2. Definizioni
  1. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 1 si intende:

    a. Per sala cinematografica, uno spazio al chiuso dotato di uno schermo, adibita a pubblico spettacolo cinematografico;
    b. Per cinema-teatro, lo spazio di cui alla precedente lettera a) destinato, oltre che al pubblico spettacolo cinematografico, anche alle rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere, da effettuare mediante la costruzione di una struttura caratterizzata dalla scena e comprendente allestimenti scenici fissi e mobili con relativi meccanismi ed attrezzature;
    c. Per multisala, l'insieme di due o più sale cinematografiche adibite a programmazioni multiple accorpate in uno stesso immobile sotto il profilo strutturale, e tra loro comunicanti;
    d. Per arena, il cinema all'aperto, funzionante esclusivamente nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 31 settembre, allestito su un'area delimitata ed appositamente attrezzata per le proiezioni cinematografiche.

  2. Per il calcolo dei posti esistenti, vanno considerate le sale che, autorizzate o meno ai sensi dell'articolo 31 della legge 4 novembre 1965, n° 1213, e successive modificazioni, abbiano svolto nell'anno solare precedente la richiesta di autorizzazione, attività di programmazione cinematografica non inferiore a centoventi giorni. Sono comprese nel computo le sale autorizzate e non ancora in attività e sono esclusi dal computo le arene ed i cinema ambulanti. Il calcolo dei posti è effettuato con riferimento a quelli assenti sulla base delle vigenti norme di sicurezza per i locali di pubblico spettacolo.
    3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento e situazioni di fatto e di diritto sono verificate con riferimento alla data di presentazione della domanda di autorizzazione.


Art. 3. Autorizzazione

  1. L'autorizzazione di cui all'articolo 1 è rilasciata in presenza dei seguenti requisiti tecnici:

    a. Impianto di proiezione automatico o semiautomatico e di riproduzione sonora stereofonica;
    b. Aria condizionata e riscaldamento;
    c. Cassa automatica;
    d. Poltrone di larghezza non inferiore a cinquantacinque centimetri e con distanza tra le file non inferiore a centodieci centimetri;
    e. Almeno due servizi complementari in favore degli spettatori, tra quelli indicati dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 ottobre 1996, n° 683.

  2. L'autorizzazione di cui all'articolo 1 è rilasciata:
    a. Nei comuni sprovvisti di sale cinematografiche, allorché il quoziente regionale sia inferiore al quoziente d'area. Il quoziente regionale è inteso come il rapporto fra popolazione residente ed il numero dei posti delle sale, anche comprese in complessi multisala, presenti nella regione; il quoziente d'area è inteso come il rapporto fra la popolazione residente nel comune nel quale si intende ubicare l'insediamento e nei comuni limitrofi ed il numero dei posti delle sale nei medesimi ubicate, determinato sommando i posti in complessi aventi una unica sala al cinquanta per cento del loro numero complessivo.

  3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa, per sale con capienza fino a 2.000 posti, a condizione che almeno il quindici per cento dei posti da realizzarsi, distribuiti in non meno di tre sale, vengano destinati stabilmente alla proiezione di opere cinematografiche italiane e di paesi dell'Unione europea. Per sale superiori a 2.000 posti la condizione è elevata al venti per cento dei posti da realizzarsi.

  4. L'autorizzazione è concessa, in deroga ai criteri di cui ai commi 2 e 3, nei casi in cui venga chiesta autorizzazione per lo stesso numero di posti di una o più sale contestualmente chiuse, nell'ambito dello stesso comune ed a condizione che tali posti non si aggiungano ad altri posti in sale o complessi multisala già esistenti.

  5. Per la realizzazione di un complesso multisala nell'ambito di centri commerciali […]

  6. Per due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'autorizzazione è concessa, in deroga ai criteri di cui al comma 2, e nel rispetto di quanto previsto dal comma 3, per complessi multisala aventi una capienza massima di 3.000 posti […]

  7. Per le autorizzazioni alla apertura di arene con capienza superiore ai 1.300 posti, fermi i limiti temporali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), si applicano i criteri di cui al comma 2. L'autorizzazione ha efficacia per il solo anno in cui essa è rilasciata.


Art. 4. Elenco delle sale cinematografiche.

  1. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento, nonché di rilevazione artistica e di vigilanza sull'andamento dell'esercizio cinematografico, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello Spettacolo, l'elenco delle sale cinematografiche, nel quale vengono annotati i dati, suddivisi per base regionale, provinciale e comunale, delle sale esistenti e di nuova apertura, con riferimento ai posti consentiti in base alle vigenti norme di pubblica sicurezza, alle indicazioni relative all'esercente, e alle relative variazioni.

  2. Le prefetture, nel caso in cui sia stata convocata la conferenza di servizi di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n° 3, ovvero i comuni, comunicando alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello Spettacolo, l'apertura e la chiusura di sale cinematografiche, unitamente alle indicazioni di cui al comma 1.