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CODICE CIVILE
CAPO II - Delle Associazioni e delle Fondazioni
- 14. (Atto
costitutivo). Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite
con atto pubblico. La fondazione può essere disposta anche
con testamento.
- 15. (Revoca
dell'atto costitutivo della fondazione). [
]
- 16. (Atto
costitutivo e statuto. Modificazioni). L'atto costitutivo e lo statuto
devono contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo,
del patrimonio e della sede, nonché le norme sull'ordinamento
e sull'amministrazione. Devono anche determinare, quando trattasi
di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni
della loro ammissione; e, quando trattasi di fondazioni, i criteri
e le modalità di erogazione delle rendite.
L'atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme
relative all'estinzione dell'ente e alla devoluzione del patrimonio
e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione.
Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono essere
approvate dall'autorità governativa.
- 17. (Acquisto
di immobili e accettazione di donazioni, eredità e legati).
La persona giuridica non può acquistare beni immobili, né
accettare donazioni e eredità, né conseguire legati
senza l'autorizzazione governativa.
Senza questa autorizzazione l'acquisto e l'accettazione non hanno
effetto.
- 18. (Responsabilità
degli amministratori). Gli amministratori sono responsabili verso
l'ente secondo le norme del mandato. E' però esente da responsabilità
quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all'atto
che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione
che l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare del
proprio dissenso.
- 19. (Limitazioni
del potere di rappresentanza). Le limitazioni del potere di rappresentanza,
che non risultino dal registro indicato nell'art. 33, non possono
essere opposte ai terzi, salvo che si provi che essi ne erano a conoscenza.
- 20. (Convocazione
dell'assemblea delle associazioni). L'assemblea delle associazioni
deve essere convocata dagli amministratori una volta l'anno per l'approvazione
del bilancio.
L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la
necessità o quando ne è stata fatta richiesta motivata
da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso, se gli
amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere
ordinata dal presidente del tribunale.
- 21. (Deliberazioni
dell'assemblea). Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza
di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.
In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque
sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione
del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità
gli amministratori non hanno voto.
Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è
altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli
associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione
del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli
associati.
- 22. (Azioni
di responsabilità contro gli amministratori). Le azioni di
responsabilità contro gli amministratori delle associazioni
per fatti da loro compiuti sono deliberate dall'assemblea e sono esercitate
dai nuovi amministratori o dai liquidatori.
- 23. (Annullamento
o sospensione delle deliberazioni). Le deliberazioni dell'assemblea
contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto possono
essere annullate su istanza degli organi dell'ente, di qualunque associato
o del pubblico ministero.
L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquisiti
da terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della
deliberazione medesima.
Il presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli amministratori
dell'associazione, può sospendere, su istanza di colui che
ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della deliberazione impegnata,
quando sussistono gravi motivi. Il decreto di sospensione deve essere
motivato ed è notificato agli amministratori.
L'esecuzione delle deliberazioni contrarie all'ordine pubblico o al
buon costume può essere sospesa anche dall'autorità
governativa.
- 24. (Recesso
ed esclusione degli associati). La qualità di associato non
è trasmissibile, salvo che la trasmissione sia consentita dall'atto
costitutivo o dallo statuto.
L'associato può sempre recedere dall'associazione se non ha
assunto l'obbligo di farne parte per un tempo indeterminato. La dichiarazione
di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori
e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia
fatta almeno tre mesi prima.
L'esclusione di un associato non può essere deliberata dall'assemblea
che per gravi motivi; l'associato può ricorrere all'autorità
giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata
la deliberazione.
Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi e che comunque
abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere
i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio
dell'associazione.
- 25. (Controllo
sull'amministrazione delle fondazioni). [
]
- 26. (Coordinamento
di attività e unificazione di amministrazione). [
]
- 27. (Estinzione
della persona giuridica). Oltre che per le cause previste nell'atto
costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando
lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.
Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono
venuti a mancare.
L'estinzione è dichiarata dall'autorità governativa,
su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio.
- 28. (Trasformazione
delle fondazioni) [
]
- 29. (Divieto
di nuove operazioni). Gli amministratori non possono compiere nuove
operazioni, appena è stato loro comunicato il provvedimento
che dichiara l'estinzione della persona giuridica o il provvedimento
con cui l'autorità, a norma di legge, ha ordinato lo scioglimento
dell'associazione, o appena è stata adottata dall'assemblea
la deliberazione di scioglimento dell'associazione medesima.
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LEGGE 1° MARZO 1994 N° 153
Art. 14
* L'articolo
44 della Legge 4.11.1965 n° 1213 è sostituito dal seguente:
- "Art. 44
(Associazioni Nazionali e Circoli di cultura cinematografica) - 1.
Per "Circolo di cultura cinematografica" si intende l'Associazione
senza scopo di lucro, costituita ai sensi della presente legge, che
svolga attività di cultura cinematografica attraverso proiezioni,
dibattiti, conferenze, corsi e pubblicazioni. Per "Associazione
Nazionale di cultura cinematografica" si intende l'Associazione
senza scopo di lucro, diffusa in almeno cinque regioni, operante da
almeno tre anni, alla quale aderiscono Circoli di cultura cinematografica
ed organismi specializzati, costituiti ai sensi della presente legge.
Previo accertamento dei requisiti fiscali e normativi, definiti dalla
presente legge, sentita la Commissione Centrale per la Cinematografia,
l'Autorità competente in materia di spettacolo provvede, con
proprio decreto, al riconoscimento delle Associazioni di cui al presente
comma e procede ogni triennio alla verifica della permanenza dei requisiti
prescritti.
* Ai fini del riconoscimento di cui al comma 1, le Associazioni Nazionali
di cultura cinematografica devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
a. Essere costituite per atto pubblico e prevedere nello Statuto l'obbligo
di convocazione almeno ogni tre anni dell'Assemblea dei Circoli aderenti;
b. Associare Circoli di cultura cinematografica e organismi specializzati
dal cui atto costitutivo redatto, con esenzione da imposte, tasse
e diritti di registrazione, anche dal Segretario Comunale di rispettiva
competenza, risultino i seguenti elementi:
* L'assenza di fini di lucro;
* La specificazione delle attività di cui al comma 1;
* L'impegno a riservare le proiezioni ai soci muniti di tessera annuale
vidimata dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE);
* I divieti di accesso per i minori alle proiezioni di film dovranno
essere rispettati dai Circoli di cultura cinematografica quando si
proiettino film aventi tale divieto o che non abbiano chiesto il nullaosta
di circolazione;
* L'obbligo di convocazione almeno ogni tre anni dell'Assemblea dei
soci.
3. Nell'ambito delle attività loro consentite, le Associazioni
e i Circoli aderenti possono avvalersi anche della riproduzione visivo-sonora
da supporti video-ottico-elettronico-magnetici.
4. A ciascuna delle Associazioni Nazionali riconosciute con decreto
dall'Autorità competente in materia di spettacolo, viene concesso
dall'Autorità medesima un contributo annuo, da prelevare sul
fondo di cui all'art. 45, per l'attività svolta direttamente
e per i servizi e progetti organizzati in comune tra le Associazioni
Nazionali riconosciute.
5. Le Associazioni Nazionali riconosciute ed i Circoli ad esse aderenti,
per il perseguimento dei fini sociali, possono assumere la gestione
ed essere titolari di licenze di esercizio di sale cinematografiche
e video riservate ai soci e usufruire delle provvidenze finanziarie
e delle agevolazioni creditizie previste a favore dell'esercizio cinematografico
e della distribuzione di film.
- Art. 24
Al comma 1, dopo capoverso 6 (della Legge 4.11.1965 n° 1213),
è inserito il seguente:
6-bis. Le quote versate dai soci e gli incassi derivanti da eventuali
vendite di biglietti ai soci, non concorrono a formare il reddito
imponibile dei Circoli di cultura cinematografica e delle Associazioni
Nazionali di cultura cinematografica di cui all'art. 44 (ora 14),
comma 1.
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NUOVA LEGGE SUL CINEMA
Decreto legge
14 gennaio 1995, nel testo modificato dal Senato della Repubblica il 10
febbraio 1995 convertito in legge dallaCamera dei Deputati il 23 febbraio
1995:
Pubblichiamo l'art.
14 della nuova legge che ci riguardà; direttamente come circoli.
Siamo ancora in attesa dei decreti attuativi, pertanto per quanto non
citato espressamente nel presonte articolo vale l'arit. 44 della Legge
n. 1213 del 4.11.1965
Articolo
14
L'articolo 44
è sostituito dal seguente:
"Art. 44.-(Associazioni nazionali e circoli di cultura cinematografica).-1
Per "circolo di cultura cinematografica" si intende l'associazione
senza scopo di lucro, costituita ai sensi della presente legge, che svolga
attività di cultura cinematografica attraverso proiezioni, dibattiti,
conferenze, corsi e pubblicazioni. Per "associazione nazionale di
cultura cinematografica" si intende l'associazione senza scopo di
lucro, diffusa in almeno cinque regioni, operante da almeno tre anni,
alla quale aderiscono circoli di cultura cinematografica ed organismi
specializzati, costituiti ai sensi della presente legge. Previo accertamento
dei requisiti fiscali e normativi, definiti dalla presente legge, sentita
la commissione centrale per la cinematografia, l'Autorità competente
in materia di spettacolo provvede, con proprio decreto, al riconoscimento
delle associazioni di cui al presente comma e procede ogni triennio alla
verifica della permanenza dei requisiti prescritti.
- Ai fini del riconoscimento
di cui al comma l, le associazioni nazionali di cultura cinematografica
devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a)Essere costituite per atto pubblico e prevedere nello statuto l'obbligo
di convocazione almeno ogni tre anni dell'assemblea degli aderenti
b)Associare circoli di cultura cinematografica e organismi specializzati
dal cui atto costitutivo redatto, con esenzione da imposte, tasse
e diritti di registrazione, anche dal segretario comunale di rispettivacompetenza,
risultino i seguenti elementi:
l) l'assenza di fini di lucro; 2) la specificazione delle attività
di cui al comma l; 3) l'impegno a riservare le proiezioni ai soci
muniti di tessera annuale vidimata dalla Società Italiana degli
Autori ed Editori (SIAE); i divieti di accesso per minori alle proiezioni
di film dovranno essere rispettati dai circoli di cultura cinematografica
quando si proiettino film aventi divieto o che non abbiano chiesto
il nullaosta di circolazione; 4) L'obbligo di convocazione almeno
ogni tre anni dell'assemblea dei soci.
- Nell'ambito delle attività
loro consentite.Le associazioni e i circoli aderenti possono avvalersi
anche della riproduzione visivo-sonora da supporti video-ottico-elettronico-magnetici.
- A ciascuna delle associazioni
nazionali riconosciute con decreto dell'Autorità competente
in materia di spettacolo, viene concesso dall'Autorità medesima
un contributo annuo, da prelevare sul fondo di cui all'articolo 45,
per 1'attività svolta direttamente e per i servizi e progetti
organizzati in comune tra le associazioni nazionali riconosciute.
- Le associazioni nazionali
riconosciute ed i circoli ad esse aderenti, per il perseguimento dei
fini sociali, possono assumere la gestione ed essere titolari d'esercizio
di sale cinematografiche e video riservate ai soci e usufruire delle
provvidenze finanziarie e delle agevolazioni creditizie previste a
favore dell'esercizio cinematografico e della distribuzione di film".
Articolo
24
2. L'articolo
30 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è sostituito dal seguente:
"Art.
30 (Agevolazioni fscali) -1. Sono soggetti a imposta fissa di registro
gli atti di vendita totale o parziale dei diritti di sfruttamento economico
delle opere filmiche previste dalla presente legge, i contratti di distribuzione,
noleggio, mandato, agenzia o diversi, relativi allo sfruttamento dei film,
gli atti di concessione, di costituzione in garanzia o in pegno di proventi,
dei contributi e dei premi di cui alla presente legge, gli atti di rinuncia
alle cessioni, alle costituzioni in garanzia o pegno, nonché quelli
relativi all'esecuzione e alla estinzione delle suindicate operazioni
di finanziamento. Sono altresì soggetti ad imposta fissa di registro
gli atti di costituzione dei circoli di cultura cinematografica e delle
associazioni di cultura cinematografica di cui all'articolo 44, con esclusione
della acquisizione in proprietà dei beni immobili".
6. bis. Le
quote versate dai soci e gli incassi derivanti da eventuali vendite di
biglietti ai soci, non concorrono a formare il reddito imponibile dei
circoli di cultura cinematografica e delle associazioni nazionali di cultura
cinematografica e delle associazioni nazionali di cultura cinematografica
di cui all'art. 4, comma 1.
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REGOLAMENTO CON DISPOSIZIONI PER IL RILASCIO
DI AUTORIZZAZIONI PER L'APERTURA DELLE SALE CINEMATOGRAFICHE
Dalla Gazzetta
Ufficiale n° 265 - 12 novembre 1998
DECRETO 29 settembre 1998, n° 391.
Regolamento recante disposizioni per il rilascio di autorizzazione per
l'apertura di sale cinematografiche, ai sensi dell'art. 31 della legge
4 novembre 1965 n° 1213 e successive modifiche.
Art. 1. Ambito di applicazione.
- Ai sensi dell'articolo
31 della legge 4 novembre 1965, n° 1213, come modificato dall'articolo
4, comma 3, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n° 3, la costruzione,
la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale
e arene per spettacoli cinematografici, nonché la ristrutturazione
o l'ampliamento di sale cinematografiche già in attività,
sono subordinati ad autorizzazione dell'autorità di governo
competente in materia di spettacolo, nei casi in cui la capienza complessiva
sia o divenga superiore, indipendentemente dal numero delle sale,
a 1.300 posti.
- E' necessaria l'autorizzazione
anche nei seguenti casi:
a. Per adibire un teatro a sala per spettacoli cinematografici, allorché
la capienza complessiva del medesimo è superiore a 1.300 posti;
b. Qualora due o più sale, che hanno capienza complessiva superiore
a 1.300 posti, siano comunque ubicate nello stesso complesso immobiliare,
ancorché non comunicanti ovvero dotate di separati ingressi
su spazi pubblici.
Art. 2. Definizioni
- Ai fini del rilascio
delle autorizzazioni di cui all'articolo 1 si intende:
a. Per sala cinematografica, uno spazio al chiuso dotato di uno schermo,
adibita a pubblico spettacolo cinematografico;
b. Per cinema-teatro, lo spazio di cui alla precedente lettera a)
destinato, oltre che al pubblico spettacolo cinematografico, anche
alle rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere, da effettuare
mediante la costruzione di una struttura caratterizzata dalla scena
e comprendente allestimenti scenici fissi e mobili con relativi meccanismi
ed attrezzature;
c. Per multisala, l'insieme di due o più sale cinematografiche
adibite a programmazioni multiple accorpate in uno stesso immobile
sotto il profilo strutturale, e tra loro comunicanti;
d. Per arena, il cinema all'aperto, funzionante esclusivamente nel
periodo compreso tra il 1° giugno e il 31 settembre, allestito
su un'area delimitata ed appositamente attrezzata per le proiezioni
cinematografiche.
- Per il calcolo dei
posti esistenti, vanno considerate le sale che, autorizzate o meno
ai sensi dell'articolo 31 della legge 4 novembre 1965, n° 1213,
e successive modificazioni, abbiano svolto nell'anno solare precedente
la richiesta di autorizzazione, attività di programmazione
cinematografica non inferiore a centoventi giorni. Sono comprese nel
computo le sale autorizzate e non ancora in attività e sono
esclusi dal computo le arene ed i cinema ambulanti. Il calcolo dei
posti è effettuato con riferimento a quelli assenti sulla base
delle vigenti norme di sicurezza per i locali di pubblico spettacolo.
3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento e situazioni
di fatto e di diritto sono verificate con riferimento alla data di
presentazione della domanda di autorizzazione.
Art. 3. Autorizzazione
- L'autorizzazione di
cui all'articolo 1 è rilasciata in presenza dei seguenti requisiti
tecnici:
a. Impianto di proiezione automatico o semiautomatico e di riproduzione
sonora stereofonica;
b. Aria condizionata e riscaldamento;
c. Cassa automatica;
d. Poltrone di larghezza non inferiore a cinquantacinque centimetri
e con distanza tra le file non inferiore a centodieci centimetri;
e. Almeno due servizi complementari in favore degli spettatori, tra
quelli indicati dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
30 ottobre 1996, n° 683.
- L'autorizzazione di
cui all'articolo 1 è rilasciata:
a. Nei comuni sprovvisti di sale cinematografiche, allorché
il quoziente regionale sia inferiore al quoziente d'area. Il quoziente
regionale è inteso come il rapporto fra popolazione residente
ed il numero dei posti delle sale, anche comprese in complessi multisala,
presenti nella regione; il quoziente d'area è inteso come il
rapporto fra la popolazione residente nel comune nel quale si intende
ubicare l'insediamento e nei comuni limitrofi ed il numero dei posti
delle sale nei medesimi ubicate, determinato sommando i posti in complessi
aventi una unica sala al cinquanta per cento del loro numero complessivo.
- L'autorizzazione di
cui al comma 1 è concessa, per sale con capienza fino a 2.000
posti, a condizione che almeno il quindici per cento dei posti da
realizzarsi, distribuiti in non meno di tre sale, vengano destinati
stabilmente alla proiezione di opere cinematografiche italiane e di
paesi dell'Unione europea. Per sale superiori a 2.000 posti la condizione
è elevata al venti per cento dei posti da realizzarsi.
- L'autorizzazione è
concessa, in deroga ai criteri di cui ai commi 2 e 3, nei casi in
cui venga chiesta autorizzazione per lo stesso numero di posti di
una o più sale contestualmente chiuse, nell'ambito dello stesso
comune ed a condizione che tali posti non si aggiungano ad altri posti
in sale o complessi multisala già esistenti.
- Per la realizzazione
di un complesso multisala nell'ambito di centri commerciali [
]
- Per due anni dall'entrata
in vigore del presente regolamento, l'autorizzazione è concessa,
in deroga ai criteri di cui al comma 2, e nel rispetto di quanto previsto
dal comma 3, per complessi multisala aventi una capienza massima di
3.000 posti [
]
- Per le autorizzazioni
alla apertura di arene con capienza superiore ai 1.300 posti, fermi
i limiti temporali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), si
applicano i criteri di cui al comma 2. L'autorizzazione ha efficacia
per il solo anno in cui essa è rilasciata.
Art. 4. Elenco delle sale cinematografiche.
- Ai fini dell'attuazione
del presente regolamento, nonché di rilevazione artistica e
di vigilanza sull'andamento dell'esercizio cinematografico, è
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
dello Spettacolo, l'elenco delle sale cinematografiche, nel quale
vengono annotati i dati, suddivisi per base regionale, provinciale
e comunale, delle sale esistenti e di nuova apertura, con riferimento
ai posti consentiti in base alle vigenti norme di pubblica sicurezza,
alle indicazioni relative all'esercente, e alle relative variazioni.
- Le prefetture, nel
caso in cui sia stata convocata la conferenza di servizi di cui all'articolo
4, comma 2, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n° 3, ovvero
i comuni, comunicando alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento dello Spettacolo, l'apertura e la chiusura di sale cinematografiche,
unitamente alle indicazioni di cui al comma 1.
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