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Trasparenza

Il Cineforum Bolzano aps riceve contributi pubblici da Provincia e Comune di Bolzano e dalla regione Trentino Alto-Adige.

documenti

Statuto

Qui il nuovo statuto del 2024 

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Bilanci

Qui l'ultimo bilancio approvato

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Finanziamenti

Statistiche dei finanziamenti 

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Statuto
Cineforum Bolzano aps

Art.1 - Denominazione-sede-durata-adesione

1. L’Associazione denominata „Cineforum Bolzano”, di seguito indicata come Associazione, è regolata dal Decreto legislativo n.117/2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”).

2. L’Associazione è in vigore dal 1952, quale ente non riconosciuto, ai sensi dell’articolo 36 ss., del Codice civile.

3. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Bolzano. L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito del Comune di Bolzano non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

4. L’Associazione opera nel territorio della provincia di Bolzano, e potrà istituire sezioni o sedi secondarie anche in ambito nazionale.

5. L’Associazione aderisce attualmente alla Federazione Italiana Cineforum (FIC). Si riserva la possibilità di aderire anche ad altre federazioni nazionali.
6. L’Associazione ha durata illimitata.

Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell’acronimo “APS”

1. A decorrere dalla avvenuta ’iscrizione nell’apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (di seguito indicato come “RUNTS”) dell’Associazione, l’acronimo “APS” dovrà essere inserito nella denominazione sociale. Dal momento dell’iscrizione nel “RunTs”, la denominazione dell’Associazione diventa quindi “Cineforum Bolzano APS”.

2. L’Associazione dovrà da quel momento utilizzare l’acronimo “APS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. In caso di cancellazione dal Runts, l’acronimo “APS” non può più essere utilizzato.

Art.3 – Attività di Interesse generale

1. L’Associazione fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato.

2. L’Associazione si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3. L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l’esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, ai sensi dell’articolo 5, comma 1 lett.: d), i), v e w) del D.Lgs. 117/2017, come di seguito indicate e specificate:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett.d);

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett.i);

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lett.v);

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo,

promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244 (lett.w).

Art.4 – Scopi e attività

1. L’Associazione persegue le seguenti finalità:

- promuovere, favorire, e sviluppare la conoscenza della cultura cinematografica, evidenziando e diffondendo i diversi valori sociali, etici, estetici e spirituali impegnati nell’opera filmica;
- promuovere, favorire e incentivare l’analisi, la riflessione, il dibattito e il confronto, che caratterizzano la tradizione dei cineforum;

- promuovere e favorire la formazione di un “pensiero critico” della cultura cinematografica, anche in riferimento a proiezioni sottoposte a condizioni di censura, riprensione, omissione, pur nel rispetto della legislazione vigente in materia cinematografica;
- tutelare e diffondere le opere cinematografiche di difficile distribuzione attraverso i canali istituzionali, ovvero sottoposte a censura o impedimenti di carattere generale.

2. Per raggiungere gli scopi suddetti l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

  1. a)  produrre e realizzare film e documentari, e qualunque altra attività

    cinematografica adatta allo scopo;

  2. b)  organizzare e promuovere eventi informativi e formativi in materia cinematografica, attraverso singole proiezioni, rassegne, festival, mostre, incontri con gli autori, concerti, cineconcerti, reading, gestione mediatica;

  3. c)  organizzare e promuovere eventi cinematografici a tema, anche in riferimento ad opere di difficile divulgazione e distribuzione, nonché in richiamo ai principi della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, ed altresì nel rispetto dei diritti umani, civili, sociali e politici;

  4. d)  organizzare seminari e moduli formativi per la conoscenza e l’approfondimento della tecnica e della cultura cinematografica;

  5. e)  organizzare e promuovere rassegne per bambini e ragazzi con didattica anche multilingue, e con particolare attenzione alla collaborazione con istituti scolastici;

  6. f)  predisporre, raccogliere, pubblicare, e divulgare materiale editoriale e multimediale;

  7. g)  proiettare opere cinematografiche sottoposte a “censura” ed impedimento per ragioni etiche, religiose, storiche, o culturali, promuovendo la partecipazione diretta degli interessati attraverso incontri, confronti, riflessioni e dibattiti sui contenuti e sulle tematiche espresse dalle opere medesime, nel rispetto degli aspetti fondanti del cineforum;

  8. h)  acquisire, censire, classificare i prodotti cinematografici, per una loro corretta collocazione artistica, sociale, e culturale;

  9. i)  collaborare con enti pubblici e privati, anche mediante la stipula di rapporti contributivi, convenzionati, o di accreditamento;

  10. j)  svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

3. L’Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

4. L’Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all’art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Art.5 - Norme sull’ordinamento interno

1. L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’Associazione.

Art.6 - Associati

1. Sono ammessi a far parte dell’Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.

3. L’Associazione deve sempre essere composta da almeno 7 (sette) associati persone fisiche o da 3 (tre) associazioni di promozione sociale. Se tale numero minimo di associati viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l’Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un’altra sezione del RunTs.

4. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

5. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art.7 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell’adesione all’Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l’organo deputato a decidere sull’ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

2. La domanda di adesione può essere presentata al Consiglio Direttivo, il quale delibera sull’ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. In alternativa a tale procedura, la domanda di adesione può essere presentata e accolta in occasione di eventi cinematografici specifici, attraverso l’intervento di soggetti delegati dal Presidente dell’Associazione, soci o terzi. In tale ipotesi, la domanda viene ratificata dal Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva.

3. Ogni nuovo associato, aderente nelle modalità indicate nel comma precedente, deve essere iscritto nel Libro degli associati.

4. Nei casi di rigetto da parte del Consiglio Direttivo, ovvero di mancata ratificata, l’interessato deve ricevere comunicazione scritta e motivata entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’interessato può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l’Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

5 I minorenni potranno diventare soci dell'Associazione tramite domanda presentata dall’esercente la potestà genitoriale. Il genitore che rappresenta il minore può partecipare ed intervenire all’Assemblea con diritto di voto, ed esercitare il diritto di elettorato attivo in favore del minorenne.

Art.8 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;

b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, e di parteciparvi. Per accedere alle proiezioni organizzate dal Cineforum i soci dovranno essere muniti di tessera annuale rilasciata dalla Federazione Italiana Cineforum, o da altra associazione nazionale di categoria, ovvero da ente comunque riconosciuto dalla medesima Federazione, oltreché, se richiesto dalla normativa in vigore, sottoposta a vidimazione da parte S.I.A.E.; potranno accedere agli spettacoli, con l’esplicito o tacito assenso del Direttivo o di suo incaricato, socio o terzo, anche coloro che siano in possesso della suddetta tessera distribuita da altri Cineforum, locali, nazionali, o internazionali. Per quanto riguarda le proiezioni sarà fatto rispettare, qualora esistente, il divieto ai minori di anni 18 se non accompagnati dall’esercente la potestà genitoriale, ovvero da eventuali tutori legali.

c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l’associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede legale dell’Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo. Non si potranno estrarre copie e/o raccogliere immagini fotografiche dei documenti esaminati.

2. L’esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l’eventuale versamento della quota associativa annuale.

3. Gli associati hanno il dovere di:

  1. a)  adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell’Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;

  2. b)  rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

  3. c)  versare l’eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art.9 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per: a) decesso;

b) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;

c) esclusione.
2. L’associato può invece essere escluso dall’Associazione per:

a) comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;

b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;

c) averarrecatoall’Associazionedannimaterialiomoralidiunacertagravità.
3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’associato escluso può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l’Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell’Assemblea, l’appellante mantiene il pieno esercizio dei propri diritti associativi, compreso il diritto di voto in Assemblea.

4. L’associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

Art.10 - Dei volontari e dell’attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell’Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L’Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L’Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l’attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.11 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

2. L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Art.12 - Organi dell’Associazione

1. Sono organi sociali dell’Associazione:

  1. a)  l’Assemblea dei soci;

  2. b)  il Consiglio Direttivo;

  3. c)  l’Organodicontrollo,nominatoqualorasiverifichinolecondizionidicuiall’art.30del Codice del Terzo settore, o, dove non ricorrenti, per volontà dell’Assemblea;

  4. d)  l’Organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all’art.31 del Codice del Terzo settore o, dove non ricorrenti, per volontà dell’Assemblea.

2. L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

Art.13 - L’Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l’indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato. Non possono essere conferite deleghe ai componenti degli organi sociali e agli eventuali dipendenti dell’Associazione.

3. L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio. L’Assemblea può essere inoltre convocata:

  1. a)  su richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio Direttivo;

  2. b)  su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto)

    degli associati.

    Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l’organo di controllo, se nominato, o uno dei Vicepresidenti, o, in subordine, il consigliere più anziano di età, deve procedere in sua vece alla convocazione dell’Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine precedente.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione, ovvero a mezzo del sito internet dell’Associazione o, ancora, mediante affissione presso la sede legale dell’Associazione. L’avviso deve indicare il luogo, il giorno e l’ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all’ordine del giorno. L’adunanza di

seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L’Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, o in modalità mista, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Segretario verbalizzante, e dove non deve necessariamente trovarsi anche il Presidente; nel caso in cui il Segretario e il Presidente della riunione si trovino in due luoghi diversi, la redazione del verbale avverrà comunque a cura del segretario, mentre la sottoscrizione avverrà successivamente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, da uno dei Vice Presidenti, o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, conservato nella sede dell’Associazione.

Art.14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell’Assemblea ordinaria:

  1. a)  approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;

  2. b)  approvare l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;

  3. c)  approvarel’eventualebilanciosociale,predispostodalConsiglioDirettivo;

  4. d)  determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;

  5. e)  eleggere e revocare i componenti dell’organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all’art.30 del Codice del Terzo settore, ovvero nel caso di cui all’articolo 12 del presente statuto;

  6. f)  eleggere e revocare l’organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all’art.31 del Codice del Terzo settore, ovvero nel caso di cui all’articolo 12 del presente statuto;

  7. g)  decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall’Associazione;

  8. h)  approvare l’eventuale regolamento attuativo dello statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione;

  9. i)  deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell’art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l’azione di responsabilità nei loro confronti;

  10. j)  deliberare su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è

validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti (di persona o per delega).

3. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti (o rappresentati), sia in prima che in seconda convocazione.

Art.15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell’Assemblea straordinaria:

a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto, nonché sulla trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione;

b) deliberare in merito allo scioglimento dell’Associazione, alla nomina dei liquidatori, e alla devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo;

2. Per le modifiche statutarie, nonché per lo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione, l’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti (di persona o per delega); in seconda convocazione, è validamente costituita con il voto favorevole della maggioranza dei presenti (o rappresentati).

3. Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. In caso di impossibilità al raggiungimento del quorum costitutivo minimo di cui al presente comma, il Presidente, ovvero i soggetti di cui all’articolo 13, comma 3, del presente statuto, a seguito di due successive riunioni assembleari prive dei quorum suddetti, convocano una terza Assemblea dei soci ammettendo la presenza di qualsiasi numero di associati (di persona o per delega), con delibera unanime dei soci presenti.

Art.16 - L’Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2. L’esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all’associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di elettorato attivo per i minorenni è attribuito a colui che esercita la responsabilità genitoriale sugli stessi. Gli associati minorenni sono quindi computati ai fini del raggiungimento dei quorum assembleari.

4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

5. Il voto può essere espresso anche per corrispondenza o in modalità elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota. Le relative modalità di esercizio devono essere disciplinate in apposito regolamento.

Art.17 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo dell’Associazione, è eletto dall’Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 5(cinque) a 11 (undici), secondo quanto stabilito dall’Assemblea all’atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono stati nominati nell’atto costitutivo.

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, il soggetto per cui ricorrono le condizioni di cui all’art.2382 del Codice civile e successive modifiche e/o integrazioni.

3. I Consiglieri durano in carica 5 (anni) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.18 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri. In quest’ultimo caso, il Presidente deve provvedere alla convocazione del Consiglio Direttivo, il quale deve svolgersi entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l’Organo di controllo, se nominato, o uno dei Vicepresidenti o, in subordine, il consigliere più anziano di età, deve procedere in sua vece alla convocazione del Consiglio Direttivo, il quale deve svolgersi entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine precedente.

2. La prima riunione del Consiglio Direttivo successiva alla nuova elezione è convocata dal Presidente uscente o, in subordine, dal consigliere più anziano di età fra i nuovi eletti.

3. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l’ora e gli argomenti all’ordine del giorno. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza, o in modalità mista, secondo le stesse modalità previste per l’Assemblea.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, da uno dei Vicepresidenti; in assenza di entrambi, è presieduto da altro consigliere individuato tra i presenti.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell’Associazione.

Art.19 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di:

  1. a)  redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

  2. b)  redigere l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

  3. c)  redigerel’eventualebilanciosociale,dasottoporreall’approvazionedell’Assemblea;

  4. d)  nominare tra i propri membri il Presidente, i due Vicepresidenti, il Segretario ed il Tesoriere dell’Associazione;

  5. e)  decidere sulle domande di adesione all’Associazione e sull’esclusione degli associati;

  6. f)  redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell’Associazione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

  7. g)  decidere l’eventuale quota associativa annuale, determinandone l’ammontare;

  8. h)  deliberare la convocazione dell’Assemblea;

  9. i)  decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;

  10. j)  ratificare o respingere i provvedimenti adottati d’urgenza dal Presidente;

  11. k)  curarelatenutadeilibrisocialidell’Associazione;

  12. l)  deliberare l’eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;

  13. m)  deliberare l’istituzione di sezioni o sedi secondarie;

  14. n)  adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente statuto o dai regolamenti interni;

  15. o)  adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all’attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell’Associazione

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.

3. Spetta a uno dei Vicepresidenti sostituire il Presidente, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo.

4. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali, e svolge le mansioni a questo delegato dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

5. Il Tesoriere provvede e presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

6. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.

Art.20 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione, e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il Presidente dell’Associazione è nominato all’interno del Consiglio Direttivo.

3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l’elezione.

4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di:

a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;

b) curare l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;

c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d’urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;

d) convocare e presiedere l’Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito da uno dei Vicepresidenti da lui stesso incaricato. Qualora il Presidente sia impossibilitato alla nomina, spetta al Consiglio Direttivo provvedervi. In caso di parità nella votazione viene nominato il Vicepresidente più anziano. In caso di assenza o impedimento di entrambi, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro consigliere.

Art.21 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

b) revoca da parte dell’Assemblea ordinaria;

c) sopraggiuntecausediincompatibilità,dicuiall’art.17,c.2,delpresenteStatuto;

d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall’art.9 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall’incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione alla prima Assemblea ordinaria utile. Fino alla nuova elezione il Consiglio Direttivo rimane nella composizione risultante a seguito dell’avvenuta cessazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

3. Nel caso in cui cessi dall’incarico la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l’Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all’elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l’attività di ordinaria amministrazione.

Art.22 - L’Organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L’Organo di controllo, qualora nominato, è formato da uno o 3 (tre) membri, eletti dall’Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 2397, comma 2, del Codice civile. In alternativa, l’Assemblea può procedere all’elezione di un organo monocratico, titolare dei requisiti di cui all’art.2397, comma 2, del Codice civile.

2. L’Organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

4. Delle proprie riunioni l’organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell’Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell’Organo di controllo decadano dall’incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell’Assemblea.

6. I membri dell’Organo di controllo, a cui si applica l’art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all’interno dell’Associazione.

Art.23 - Competenze dell’Organo di controllo

1. È compito dell’Organo di controllo:

  1. a)  vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

  2. b)  vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione, e sul suo concreto funzionamento;

  3. c)  esercitareilcontrollocontabile;

  4. d)  esercitare compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;

  5. e)  attestare che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all’art.14 dello stesso Codice. L’eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;

  6. f)  partecipare alle riunioni dell’Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.

2. Nei casi previsti dall’art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l’Organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

3. L’Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell’Associazione rilevante ai fini dell’espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.24 - L’Organo di revisione

1. L’Organo di revisione, qualora nominato, è formato da uno o 3 (tre) membri, eletti dall’Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell’Organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti. In alternativa, l’Assemblea può procedere all’elezione di un Organo di revisione monocratico, titolare dei requisiti di cui all’art.2397, comma 2, del Codice civile.

2. L’Organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
4. L’Organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

5. Delle proprie riunioni l’Organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell’Associazione.

6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell’Organo di revisione decadano dall’incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell’Assemblea.

7. I membri dell’Organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all’interno dell’Associazione.

Art.25 - Libri sociali e registri

1. L’Associazione deve tenere le seguenti scritture:
a) il libro degli associati;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
c) illibrodelleadunanzeedelledeliberazionidelConsiglioDirettivo;
d) il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

2. L’Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, odi Revisione qualora essi siano stati nominati.

3. L’Associazione ha inoltre l’obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

4. L’Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.

Art.26 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.27 - Risorse economiche

1. L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

  1. a)  quote e contributi associativi

  2. b)  contributi pubblici e privati;

  3. c)  donazionielascititestamentari;

  4. d)  rendite patrimoniali;

  5. e)  attività di raccolta fondi;

  6. f)  rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;

g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;

h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art.28 - Bilancio di esercizio

1. L’esercizio sociale coincide con l’anno solare.

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall’Assemblea ordinaria. Quest’ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio, ma comunque un tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.

3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell’Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Art.29 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell’Associazione è deciso dall’Assemblea straordinaria, ai sensi di quanto indicato nell’articolo 15, comma 3, del presente statuto.

2. L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall’art.9 del Codice del Terzo settore.

Art.30 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Cineforum Bolzano aps, via Roen 6, 39100 Bolzano (BZ)-Italia, CF: 80014470217, cineforum.bolzano@pec.net

iscrizione Terzo Settore rep. n. 147192 prot. n. 971416/10.12.2024

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