Trasparenza
Statuto
Cineforum Bolzano aps
Denominazione e sede
Art. 1) Nello spirito e nel dovere della Costituzione della Repubblica italiana, entrata in vigore nel 1948, ed in particolare grazie all’articolo 18 (Parte I - Diritti e doveri dei cittadini - Titolo I - rapporti civili) e nelle norme del Codice civile negli articoli 14-42, nel particolare all’articolo 36, ai sensi della legge n.383 del 7 dicembre 2000 e delle norme del codice civile in tema di associazioni, la “associazione non riconosciuta” Cineforum Bolzano attiva dal 1952 si è ricostituita sotto forma di Associazione di Promozione Sociale denominata “CINEFORUM BOLZANO – APS”.
L’Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di APS (Associazione di Promozione Sociale), che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni ufficiali.
Art. 2) L’Associazione ha sede in Bolzano (BZ), Via Roen n. 6. Per il cambio della sede legale non è previsto il cambio del presente statuto. La sede potrà essere modificata con semplice decisione dell’organo amministrativo purché rimanga nel comune di Bolzano o in quelli immediatamente adiacenti.
Finalità
Art. 3) L’Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 4) L’Associazione intende operare prevalentemente nel settore dello sviluppo della cultura cinematografica svolgendo le seguenti attività di utilità sociale:
-sviluppo della cultura cinematografica attraverso la divulgazione di film e video attraverso ogni mezzo.
L’associazione si propone la diffusione della cultura cinematografica e della conoscenza dei valori sociali, estetici e spirituali impegnati nell’opera filmica anche con “Forum” o discussioni metodologicamente organizzate, oltre che attraverso l’organizzazione di singole proiezioni, rassegne, festival, mostre, incontri con gli autori, pubblicazioni di libri, cd e dvd, gestione di cinema, biblio-filmoteche, videoteche; organizzazione seminari e corsi didattici, dibattiti, cineconcerti, reading, gestione di siti internet e TV (anche web), produzione e realizzazione di film e documentari e qualunque altra attività adatta allo scopo.
Focus di particolare interesse sono le rassegne per bambini e ragazzi e la didattica con particolare interesse nella collaborazione con le scuole.
In particolare il Cineforum Bolzano organizza per lo più rassegne fortemente tematizzate. Il Cineforum Bolzano vuole stimolare riflessioni e discussioni in modo da recuperare il momento del confronto e del dibattito che è tradizione dei Cineforum. Particolare attenzione viene riservata alla programmazione di film censurati, “scomodi”, invisi per svariati motivi. Mostrare quello che vuole essere celato è motivo di interesse per il Cineforum nell’auspicio di animare il pubblico dibattito e la riflessione sull’opera ed i contenuti da essa espressi. L’associazione promuove la diffusione di opere cinematografiche che hanno difficolta a trovare canali di distribuzione.
Il Cineforum vuole raccogliere il prodotto cinematografico che viene lanciato sul mercato e, anziché lasciarlo in balia delle mode e delle tendenze, ricollocarlo in una ben precisa dimensione artistica, culturale, sociale.
Per accedere alle proiezioni organizzate dal Cineforum in qualità di soci gli spettatori delle proiezioni dovranno essere muniti di tessera annuale rilasciata dalla Federazione Italiana Cineforum od altra associazione nazionale di categoria o da essa comunque riconosciuta e, se richiesto dalla normativa in vigore, vidimata dalla S.I.A.E.; potranno accedere agli spettacoli, con l’esplicito o tacito assenso del Direttivo, anche coloro che siano in possesso della suddetta tessera distribuita da altri Cineforum, locali o meno. Per quanto riguarda le proiezioni sarà fatto rispettare, qualora esistente, il divieto ai minori di anni 18 se non accompagnati dai tutori legali.
L'associazione potrà inoltre organizzare ed esercitare tutte quelle attività, sul piano culturale, che siano utili al raggiungimento degli scopi sociali, compresa la gestione di sale cinematografiche e video (o simili), sempre senza fini di lucro.
È prevista l’istituzione di Sottosezioni, i cui membri sono comunque soci dell’Associazione madre e i cui organizzatori e soci sono tenuti a rispettare in tutto e per tutto il presente statuto.
Durata
Art. 5) La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea Straordinaria degli Associati.
Soci
Art. 6) Possono essere soci dell’Associazione tutti coloro (senza alcuna distinzione di sesso, etnia, idee politiche e religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono prendere parte alle iniziative organizzate dall’associazione o impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.
Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.
Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.
Art. 7) L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell’aspirante socio. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di incaricare uno o più soci all’accettazione delle domande di iscrizione per conto del Direttivo stesso.
Art. 8 ) Tutti i soci hanno diritto di:
-
partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
-
partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;
-
godere dell’elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell’Associazione.
I soci minorenni non hanno diritto di voto attivo e passivo, come meglio specificato nell’art. 16 del presente Statuto.
Art. 9) Gli associati hanno l’obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell’Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.
Art. 10) La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso.
Mantengono la qualifica di soci dell’APS tutti i soci del Cineforum Bolzano dal 2012.
Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
L’espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all’immagine dell’Associazione. L’espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 10 giorni dalla data di comunicazione dell’espulsione; il ricorso verrà esaminato dall’Assemblea nella prima riunione ordinaria. Con il ricorso è anche facoltà del socio espulso chiedere l’intervento decisionale di un collegio arbitrale. Tale collegio sarà formato da un rappresentante nominato dal socio espulso, da uno nominato dal Direttivo ed un terzo nominato in accordo tra le parti.
Art. 11) La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione.
Art. 12) Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo.
Assemblea dei Soci
Art. 13) Gli Organi dell’Associazione sono: l’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente.
Art. 14) L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.
Art. 15) L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico-finanziario annuale e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 30 soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.
La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata almeno 7 giorni prima della data della riunione mediante invio di e-mail o lettera cartacea, o pubblicazione dell’avviso sulla home page del sito web dell’Associazione o ancora attraverso l’affissione dell’avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno.
Art. 16) Possono intervenire all’Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative. La regolarizzazione delle quote può essere effettuata ad inizio assemblea. A ciascun socio spetta un solo voto. I soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell’Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto di voto attivo e passivo.
È ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.
Le votazioni dell’Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.
Art. 17) All’Assemblea dei Soci spettano i seguenti compiti:
IN SEDE ORDINARIA:
-
approvare il rendiconto economico-finanziario dell’anno trascorso;
-
eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti;
-
eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
-
deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.
IN SEDE STRAORDINARIA:
-
deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell’Associazione;
-
deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
-
deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.
Art. 18) L’Assemblea Ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.
L’Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.
Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora.
Art. 19) L’Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.
Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto, l’Assemblea Straordinaria delibera con la maggioranza di almeno tre quarti degli associati. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Art. 20) Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, sono pubblicizzati ai soci con l’esposizione per 30 giorni dopo l’approvazione nella sede dell’Associazione o sul sito internet dell’Associazione.
Consiglio Direttivo e Presidente
Art. 21) Il Consiglio Direttivo è l’Organo esecutivo e gestionale dell’Associazione ed è eletto dall’Assemblea ogni 5 anni. Esso è composto da un minimo di 3 a un massimo di 11 membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all’elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti.
All’interno del Consiglio Direttivo saranno nominati uno o più vice Presidenti, un Segretario e/o un Tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell’Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.
Gli Amministratori non possono ricoprire la medesima carica in altre associazioni cinematografiche.
Art. 22) Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:
-
le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell’Associazione;
-
le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione;
-
le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’Associazione;
-
la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio;
-
la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all’Assemblea;
-
la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
-
la fissazione delle quote sociali;
-
la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
-
la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell’Assemblea;
-
la delibera sull’ammissione di nuovi soci;
-
ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.
Art. 23) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l’anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno 3 giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’orario ed il luogo della seduta.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno tre dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Art.24) Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell’Associazione. È eletto dall’Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni 5 anni.
Egli presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile.
Art. 25) Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
Art. 26) Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l’Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l’ordinaria amministrazione.
Segretario e Tesoriere
Art. 27) Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.
Art. 28) Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.
Art. 29) Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere dal Vicepresidente o dal Presidente.
Patrimonio ed esercizio finanziario
Art. 30) Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
-
beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;
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quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati;
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contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
-
proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall’Associazione per il perseguimento o il supporto dell’attività istituzionale.
Art. 31) All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.
Art. 32) L’anno sociale e l’esercizio finanziario vanno dal 1. gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione, con distinzione tra quella attinente all’attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere un inventario dei beni, contributi e lasciti ricevuti.
Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l’Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.
Scioglimento
Art. 33) Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre associazioni di promozione sociale con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Norme finali
Art. 34) La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l’associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il terzo componente sarà sorteggiato tra i soci.
Art. 35) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alla Legge n. 383 del 7 dicembre 2000 e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.
Il presente Statuto è stato approvato dai soci presenti all’assemblea straordinaria.